Il figlio di cittadini entrambi italiani o di almeno un cittadino italiano, anche se nato all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, è cittadino italiano e la sua nascita deve essere trascritta in Italia.
Si può procedere alla trasmissione dell’atto di nascita solo se il figlio è ancora minorenne. I maggiorenni residenti in questa circoscrizione consolare che non abbiano mai trascritto in Italia il proprio atto di nascita e che non abbiano mai posseduto un documento di identità italiano dovranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Per chiedere la trasmissione del certificato di nascita puoi prendere un appuntamento online selezionando il servizio “Stato Civile – Anagrafe/AIRE”.
All’appuntamento dovrai presentare questi documenti:
- atto di nascita (in originale o in copia conforme all’originale) emesso dall’ufficio di stato civile lettone;
- se l’atto non è stato rilasciato in formato plurilingue, traduzione in italiano;
- fotocopia dei documenti di identità dei genitori;
Attenzione: l’atto di nascita consegnato viene trasmesso alle autorità italiane e non può essere restituito.
In tutti i casi di figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori nell’atto di nascita straniero, oltre alla documentazione citata è necessario presentare anche il Certificato di registrazione alla nascita rilasciato dall’ufficio di stato civile lettone, completo di traduzione in italiano. In generale, il riconoscimento effettuato all’estero è valido se rispetta le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e seguenti del Codice Civile). In caso di riconoscimento successivo alla nascita oppure se il certificato di registrazione non riporti i nomi di entrambi i genitori, l’atto di nascita dovrà essere integrato con un atto di riconoscimento del figlio: se sei in questa situazione, scrivici una mail.