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Nascita

Il decreto-legge n.36/2025 del 28/03/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.

Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano ma soltanto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza.
  • Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
  • Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
  • Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.

Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.

Qualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, dovrà verificarsi se, in base alle disposizioni contenute nel link Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) del sito sia possibile effettuare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge” ai sensi dell’art. 1 ter.

Per comunicare una nascita, il connazionale è tenuto a depositare o inviare per posta in originale alla Sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Riga:

  • Modulo di richiesta – RICHIESTA TRASCRIZIONE NASCITA E ISCRIZIONE AIRE
  • Certificato di nascita internazionale in originale cartaceo su modello CIEC rilasciato dall’Ufficio Stato Civile lettone
  • certificazione attestante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana per un genitore o un ascendente di secondo grado (nonno/a) oppure certificato di residenza storico emesso dal Comune italiano.
  • Modulo attestante il riconoscimento di figlio naturale in caso di figli nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale. Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che potrà essere riconosciuta in Italia, qualora essa sia conforme ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995.
  • Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori

I minori residenti in Lettonia verranno iscritti automaticamente all’AIRE contestualmente alla richiesta di trascrizione della nascita.