Ai sensi del D.L. n. 408 del 24 giugno 1994, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 483 del 3 agosto 1994, gli elettori italiani che risiedano in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea e che non si siano avvalsi della facolta’ di esercitare il diritto di voto in favore dei candidati degli Stati medesimi, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali appositamente istituite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane.
Analoga possibilita’ e’ concessa agli elettori italiani che si trovino temporaneamente nel territorio degli altri Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o studio, nonche’ agli elettori familiari con essi conviventi, e che abbiano presentato l’apposita domanda ai termini di legge.
Gli elettori di cui ai punti precedenti votano per le liste dei candidati presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
In alternativa al voto presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari, i suddetti elettori possono votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, senza adempimenti a carico delle Sedi, presentando domanda al Sindaco entro il 24 maggio prossimo ed esibendo il certificato elettorale.