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Novita’ relative alle prestazioni ospedaliere per gli iscritti AIRE

Gli italiani all’estero iscritti all’Aire che si recano in Italia non dovranno più chiedere al Consolato di competenza l’attestazione della loro residenza all’estero finalizzata all’erogazione sul territorio nazionale di prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito. Lo ha confermato il Ministero della Salute in una nota (n. 2561 del 13 aprile 2016) diramata a seguito delle diverse richieste di chiarimento giunte dalla rete consolare.
Dunque, mentre prima il cittadino emigrato – per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente e gratuita in caso di soggiorno in Italia fino a 90 giorni all’anno – doveva produrre alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) un certificato consolare che attestasse il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, d’ora in poi, la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL.
Con questa dichiarazione il cittadino autocertifica di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE oppure di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Quindi, la condizione di emigrato NON deve più essere attestata dall’Autorità Consolare, ma basta l’autocertificazione.