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Ingresso in Italia dalla Lettonia dal 1 febbraio al 15 marzo 2022

Dal 1 febbraio, secondo quanto disposto dall’Ordinanza 27 gennaio 2022, l’ingresso in Italia dalla Lettonia (Paese dell’Elenco C) e’ consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

1. Passenger Locator Form (o dPLF) debitamente compilato, in versione digitale o cartacea (in caso di impedimenti tecnologici);

2. Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale per COVID-19 con vaccino autorizzato dall’EMA (European Medicines Agency) o certificato equivalente.
ovvero
3. Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da COVID-19 e cessazione dell’obbligo di isolamento (o certificato equivalente)
ovvero
4. Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia).
Il documento al punto 1 (dPLF) è sempre necessario. In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere negato l’imbarco.
I documenti ai punti da 2 a 4 sono alternativi tra loro. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti indicati ai punti 2, 3 o 4, l’ingresso in Italia è consentito solo a condizione di sottoporsi a 5 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria seguiti da test molecolare o antigenico.
Con riferimento al punto 2, ai soli fini dell’ingresso in Italia, rimane ferma la validità dei certificati digitali UE di vaccinazione prevista dai relativi Regolamenti UE (9 mesi).
Sono previste deroghe a tali obblighi. Le deroghe sono riportate nella sezione dedicata.

!!! ATTENZIONE: sul territorio nazionale, dal 1 febbraio, la validità del Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di vaccinazione completa è ridotta a sei (6) mesi. Inoltre, è possibile accedere al trasporto pubblico, ai servizi di ristorazione, ai servizi alberghieri e ad altre attività solo in presenza del cosiddetto Green Pass Rafforzato o Super Green Pass (vaccinazione/guarigione). Con DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N. 5 è stato stabilito che a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei (6) mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. Per maggiori dettagli, clicca qui e consulta la tabella delle attività consentite con Green Pass Base e Green Pass Rafforzato.

INGRESSO DI MINORI

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe) è consentito l’ingresso in Italia con:

1. Test molecolare o antigenico

• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.

2. Isolamento

• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

Per maggiori informazioni:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto